Una responsabilità penale per gli operatori sanitari solo per dolo o colpa grave.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 04 settembre 2025 è stato varato un intervento normativo che delega al Governo la revisione globale delle professioni sanitarie.              Proviamo a fare una sintesi di questo provvedimento in corso di approvazione avente il titolo:                                                                                                                                          “Lo schema di disegno di legge recante «delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» “.

1) LO SCUDO PENALE

Lo scudo penale previsto per i medici nel suddetto disegno di legge prevede una riforma sulla responsabilità penale e civile degli operatori sanitari che attualmente sono esposti ad inevitabili rischi, soprattutto penali, ogniqualvolta dal loro operato derivano danni significativi ai loro pazienti.                                                                                                                         Il testo del DDL, predisposto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, è composto da 9 articoli, quelli che introducono uno scudo penale sono gli artt. 7 e 8.

L’art. 7 modifica l’art. 590-sexies codice penale.

L’art. 8 va ad aggiungere quest’ultima modifica anche alla legge 8 Marzo 2017 n° 24.

Attualmente, la responsabilità penale del medico è disciplinata dall’art. 590-sexies del Codice penale, introdotto dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), che esclude la punibilità in caso di colpa lieve purché siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Con il nuovo disegno di legge, invece, questa norma sarà completamente riformulata, e la colpa lieve verrebbe completamente esclusa dal perimetro penale, anche al di fuori di queste condizioni.

Viene infatti aggiunto l’articolo 590-septies che così recita:                                        Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.

2) LA COPERTURA ALLA PSEUDO-PANDEMIA

Sorge il fondato sospetto che siamo in presenza di un disegno di legge articolato per dare una copertura alla pseudo-pandemia.

Infatti viene previsto nel disegno di legge che basta attenersi alle linee guida del ministero della salute e si è immuni da qualsiasi procedimento penale, esclusa la colpa grave.

Dunque, se tachipirina e vigile attesa uccidono o se ad uccidere è un vaccino non importa.

Il medico non potrà più esercitare la sua libera professione perché se un paziente muore dopo che non ha rispettato le linee guida, è imputabile penalmente a differenza di altro medico che segue linee guida ed in questo modo finisce per essere svuotato della sua sacralità e di ogni significato anche il giuramento che impegna i medici a rispettare la vita, la dignità del paziente, oltre che il segreto professionale, l’assistenza e la solidarietà tra colleghi, e l’aggiornamento continuo delle conoscenze mediche

Pertanto tutte le volte in cui l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali sarà punibile solo per colpa grave.

Non si deve trascurare poi il fatto che alcune associazioni composte da fanatici vaccinisti o lautamente finanziate da Big-Pharma, stanno spingendo molto per inserire i vaccini nei percorsi diagnostico-terapeutici di alcune patologie.

Altra assurdità, potremmo definirla, dove con il pretesto della mancanza di personale e delle condizioni di emergenza, si prevede una riduzione o un esonero dalla colpa nei casi in cui manca personale o c’è un’emergenza in corso.

Valle a documentare e quantizzare… vengono così di fatto contrastate le frane del SSN, sulla pelle dei medici e dei malati, medici che comunque dovranno affrontare un processo e sperare nella interpretazione benevola dei giudici.

Perché i soldi, si sa, devono servire per le armi, non per la sanità…

3) LA MEDICINA PREVENTIVA

Nessuno crede ad una medicina difensiva ed è evidente a tutti che non si può dire apertamente che il fine di questo disegno di legge è la giustificazione di stragi e abusi continui verificatisi durante il periodo Covid e che si continua a dichiarare invece che tutto ciò risultava essere necessario per limitare la medicina difensiva, cioè la iper-prescrizione di esami e analisi, fatti con lo scopo di non avere guai legali in caso di reali problemi di salute non diagnosticati.

O, come più spesso avviene, per pararsi di fronte alla sistematica serie di cause civili promosse per ottenere qualche risarcimento economico.

L’obiettivo sarebbe far risparmiare al sistema sanitario nazionale 11 miliardi di euro.

Monitoreremo l’iter parlamentare e vedremo quali saranno le eventuali modifiche in corso d’opera.